Affitto spazio commerciale Kalamata - Elite Immobiliare

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Affitto spazio commerciale Kalamata

Consulta gli spazi commerciali in affitto a Kalamata e in tutta la Messinia. <Locali commerciali per uffici, negozi, magazzini, sale, hotel, alloggi in affitto.

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Vicino a Piazza 23 Marzo

Classe energetica: D

Codice interno: 2294

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Negozio Aristomeni

Classe energetica: E

Codice interno: 2332

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Negozio - Ufficio

Classe energetica: D

Codice interno: 2310

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Messini vicino al centro

Classe energetica: G

Codice interno: 2297

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Triodos Messinia

Classe energetica: Z

Codice interno: 2129

ELITE REAL ESTATE KALAMATA - AGENZIA IMMOBILIARE

Triodos Messinia

Classe energetica: Z

Codice interno: 2129

FAQ

Domande frequenti sui locali commerciali - immobili commerciali

Oggi le locazioni commerciali sono regolate dalle disposizioni della Legge 34/1995, modificata dalle Leggi 34/1995 e 34/1995. 2749/1999, ν. 4242/2014, ν. 4257/2014, ν. 4264/2014, ν. 4335/2015 e n. 4373/2016. A seguito del nuovo regime legislativo, i contratti di locazione commerciale sono ora suddivisi in "vecchi" (prima del 28.2.2014) e "nuovi" (dopo il 28.2.2014).

Gli immobili commerciali (CRE) sono proprietà utilizzate esclusivamente per scopi commerciali o per fornire spazio lavorativo piuttosto che abitativo, il che costituirebbe invece un immobile residenziale. Nella maggior parte dei casi, gli immobili commerciali sono affittati a locatari per svolgere attività produttive di reddito. Questa ampia categoria di immobili può includere qualsiasi cosa, da una singola vetrina a un enorme centro commerciale.
La loro durata è in linea di principio liberamente determinata dalle parti. Se viene concordato un periodo più lungo di tre anni, si applica il periodo più lungo ed entrambe le parti sono vincolate da esso. Tuttavia, se viene concordata una durata inferiore a tre anni, o se non viene concordata alcuna durata specifica (nel caso di un contratto di locazione a tempo indeterminato), si applica la durata minima di tre anni, che è vincolante per entrambe le parti.

(a) Il locatore ha l'obbligo di consegnare al locatario un bene immobile idoneo all'uso concordato e di mantenerlo idoneo per tutta la durata del contratto di locazione.

(b) Il locatore sostiene l'onere della locazione (spese necessarie e costi dei danni fisici).

(c) Il locatore ha il diritto di fissare un determinato importo a titolo di garanzia. La cauzione deve essere restituita al locatario alla scadenza del contratto di locazione.

(d) Al locatore viene riconosciuto il diritto di determinare per trimestre l'uso buono e corretto del contratto di locazione in conformità con i termini del contratto stesso, di persona, tramite un agente o un esperto o un perito.

(a) Il locatario è tenuto a pagamento dell'affitto nelle modalità e nei tempi indicati nel contratto di locazione.

(b) Il locatario deve utilizzare i locali in locazione esclusivamente per l'uso e lo scopo concordato. Il suo utilizzo come tetto commerciale ne vieta l'uso come abitazione principale.

(c) Il locatario è tenuto a non causare danni causati da propria colpa che non possono essere considerati danni fisici. In caso di danni causati per propria colpa, egli dovrà rimborsare le spese da solo, mentre avrà diritto a essere rimborsato dal locatore per le spese necessarie che ha pagato.

(d) Le spese ordinarie per le utenze e qualsiasi altro debito monetario relativo alla locazione e dovuto dall'inquilino in base al contratto devono essere pagate dall'inquilino. Il ritardo nel pagamento ha l'effetto di ritardare l'affitto.

L'importo dell'affitto è liberamente regolabile. Qualsiasi accordo sull'importo del canone di locazione e sul suo successivo aumento o diminuzione è legalmente valido e vincolante per entrambe le parti.

L'imposta di bollo sul leasing commerciale è pari a 3,6% !

NUOVE ASSUNZIONI (DOPO IL 28-2-2014):

Un contratto di locazione a tempo determinato termina automaticamente allo scadere di questo periodo, mentre per un contratto di locazione a tempo indeterminato è necessaria una valida disdetta.

Si ritiene che esista un rinnovo implicito a tempo indeterminato quando, dopo la scadenza del periodo concordato, il locatario continua a pagare il canone e il locatore non si oppone.

Se viene concordato un periodo più lungo di tre anni, si applicherà il periodo più lungo. Tuttavia, se viene concordato un periodo inferiore a tre anni, o se non viene concordata una durata specifica (nel caso di un contratto di locazione a tempo indeterminato), si applica la durata minima di tre anni, che è vincolante per entrambe le parti.

Il locatario non ha la possibilità di risolvere il contratto di locazione per rimorso sulla base dell'articolo 43 del DPR 34/1995, poiché tale disposizione non si applica più ai nuovi contratti di locazione.


LOCAZIONI VECCHIE (PRIMA DEL 28-2-2014) : La durata minima di almeno 12 anni è ancora prevista, ma senza la proroga automatica di 4 anni prevista dopo la scadenza di 9 mesi dalla scadenza dei 12 anni. L'abrogazione non si applica ai contratti di locazione i cui 9 mesi sono già scaduti prima del 28/2/2014 e sono stati quindi automaticamente prorogati a 4 anni.

La garanzia su locazioni professionali e commerciali è l'importo che il locatario solitamente versa al locatore all'inizio del contratto di locazione. Di solito corrisponde a un certo numero di canoni di locazione e talvolta è direttamente indicizzato all'affitto per tutta la durata del contratto.

Il suo pagamento, il suo importo o l'eventuale adeguamento non sono formalizzati dalla legge, ma esprimono la libera volontà delle parti.

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